Dal 15 dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale).
Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal decreto legge 185/08, convertito con la Legge 2/2009, che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas.
Potranno accedere al bonus sociale tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro.
La compensazione è riconosciuta anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, se non si ha un contratto diretto con un venditore di gas, il bonus potrà essere ritirato presso gli sportelli delle Poste Italiane (erogazione tramite bonifico domiciliato).
L’ammontare della compensazione della spesa è differenziato per zone climatiche, per categorie d’uso del gas naturale e parametrato al numero dei componenti della famiglia.
La compensazione è valida dodici mesi rinnovabili con apposita richiesta.
Il bonus vale esclusivamente per le forniture di gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL).
Per accedere al bonus sociale gas il cittadino deve recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas (reperibili sulle bollette).
Oltre all’apposita modulistica, il cittadino che intende fare richiesta di ammissione al bonus sociale dovrà allegare copia dell’attestazione ISEE, unitamente alla copia del proprio documento di identità.
Il bonus gas, inoltre, è cumulabile con il bonus elettrico, la riduzione sulle bollette dell’energia elettrica già introdotta in precedenza a sostegno delle famiglie in particolari condizioni di disagio economico e fisico.
Per ulteriori informazioni è possibile:
consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it consultare il sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico www.autorita.energia.it consultare il sito BonusEnergia www.bonusenergia.anci.it chiamare il numero verde 800.166.654.
Allegati:
L’IVA è applicata al totale corrispettivo per la fornitura, comprese l’ accisa e le addizionali enti locali.
Le aliquote applicate sono le seguenti:
- E’ prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10% invece del normale 22%) per la “somministrazione di gas metano usato per combustione ai fini civili” (compresi gli usi condominiali), limitatamente a 480 metri cubi annui. Per i consumi oltre questo limite, si applica l’aliquota ordinaria del 22% sulla parte eccedente. La quota fissa e tutti gli oneri accessori (contrattuali e allacciamenti) sono soggetti all’aliquota ordinaria con l’IVA al 22% (ai sensi del D.L. 13 maggio 2011 n. 70)
- ai Clienti non Domestici l’IVA applicata è del 22%
Esistono categorie di consumatori che possono chiedere l’applicazione agevolata dell’aliquota IVA al 10%.
In generale le imprese che hanno diritto alla riduzione dell’aliquota sono quelle che impiegano il gas metano in attività di tipo estrattivo, manifatturiero, poligrafico, editoriale e simili.
A queste attività vanno aggiunte le imprese agricole (D.P.R. 633/72, Tab. A, parte III, n. 103).
Per le richieste di riduzione dell’aliquota IVA al 10% sui consumi di gas metano è necessario compilare il modulo che trovi nell’area Servizi Vari e Modulistica.
Qualora le condizioni necessarie per richiedere la riduzione sopraggiungano in un secondo momento rispetto alla firma del contratto, la domanda può essere presentata anche successivamente, ma nessuna richiesta ha valore retroattivo.
Per ulteriori approfondimenti e verifiche è possibile consultare direttamente il sito dell’Agenzia delle Entrate.